La Direttiva NIS2, al fine di garantire la scurezza informatica delle infrastrutture critiche, introduce nuove norme anche in materia di supply chain e rapporto con i fornitori.
Il legame tra NIS2 e Supply Chain è messo in evidenza nelle linee guida ENISA (l'Agenzia dell'Unione Europea per la Cybersecurity) come necessario alla corretta compliance alla direttiva e lo troviamo all’art. 24, comma 2, lettera d) Sicurezza della supply chain del decreto legislativo.
La misura si articola in due elementi:
Le aziende interessate dalla NIS2 devono stabilire, attuare e applicare una politica di sicurezza della catena di approvvigionamento, che disciplini le relazioni sia con i diretti fornitori, sia con i fornitori di servizi, al fine di attenuare i rischi per la sicurezza dei sistemi informativi e di rete. Nel definire la politica di sicurezza della supply chain è, poi, importante tener conto dei risultati delle valutazioni del piano dei rischi in merito alle terze parti.
Ma da dove si parte?
Innanzitutto, bisogna individuare il ruolo delle entità coinvolte nella catena di approvvigionamento e comunicarlo ai diretti interessati.
Alcuni esempi dei ruoli che le entità coinvolte possono avere sono:
I soggetti pertinenti devono stabilire i criteri per selezionare e concedere appalti ai fornitori, che devono includere:
I contratti con i fornitori devono, inoltre, specificare:
Tali obblighi e requisiti, se lo si ritiene opportuno, possono essere stabiliti mediante SLA.
Una nota specifica meritano le PMI. Può capitare che aziende di piccole dimensioni abbiano un potere contrattuale limitato nel rapporto con grandi fornitori e prestatori di servizi, in tal caso si suggerisce di prendere in considerazione una o più delle seguenti misure:
In ogni caso, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, le entità coinvolte dalla NIS2 hanno l’obbligo di riesaminare la politica di sicurezza della catena di approvvigionamento, monitorare e valutare le modifiche delle pratiche di cybersecurity dei fornitori e dei fornitori di servizi.
Sono, inoltre, chiamate a intervenire a intervalli pianificati (almeno annuali) e quando si verificano cambiamenti importanti delle operazioni o dei rischi oppure incidenti significativi connessi alla fornitura di servizi TIC o che incidono sulla sicurezza dei prodotti TIC forniti dai fornitori.
Le aziende devono, dunque:
La seconda parte della misura dedicata alla sicurezza della supply chain prevede l’aggiornamento del registro dei fornitori, che deve includere:
Attualmente ci sono linee guida generali e obblighi di conformità, che influenzano la gestione delle terze parti, ma non è ancora stata elaborata dalle autorità competenti (ENISA, ACN, ecc.), una struttura per il registro delle terze parti come quella proposta dell’EBA per DORA.
In attesa di indicazioni più specifiche, però, è comunque utile classificare i fornitori di servizi includendo una o più caratteristiche, quali ad esempio:
Esempi di classificazione sono:
La direttiva NIS2, in questo modo, rappresenta un passo significativo verso la sicurezza informatica delle infrastrutture critiche, estendendo il campo l'applicazione a cascata ai fornitori dei soggetti essenziali e importanti, indipendentemente dalle dimensioni del fornitore.
Ogni anello della catena di approvvigionamento dovrà essere soggetto a rigorosi standard di cybersecurity, creando un effetto domino destinato a rafforzare la resilienza complessiva del sistema.
Questo amplia enormemente la platea dei soggetti che dovranno essere conformi alla NIS2, andando a includere anche soggetti che ne sarebbero esclusi, ma che dovranno conformarsi (spesso in tutta fretta) per ragioni di mercato.
I soggetti essenziali e importanti, dal canto loro, devono monitorare e valutare continuamente le pratiche di cybersecurity dei fornitori e intervenire tempestivamente in caso di cambiamenti significativi o incidenti.
In questo modo, la direttiva NIS2 non solo protegge le infrastrutture critiche, ma promuove una cultura di sicurezza informatica che permea l'intera supply chain.